ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI CAGLIARIPONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI CAGLIARINorme transitorie per i possessori del titolo di “Magistero in Scienze Religiose”
al fine del conseguimento della “Laurea Magistrale in Scienze Religiose”
(= “Norme transitorie titoli v.o.”)
Tenuto conto dell’adesione della Santa Sede al Processo di Bologna e delle successive modifiche apportate alle normative sugli Istituti di Scienze Religiose , l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari stabilisce quanto segue:
Art. 1
§1 Ai possessori del titolo accademico di “Magistero in Scienze Religiose” l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari (d’ora in avanti Istituto) offre la possibilità di conseguire i titoli previsti dal nuovo Ordinamento, sulla base di un apposito programma di abbreviazione di corso finalizzato al conseguimento del titolo di “Laurea Magistrale in Scienze Religiose”.§2 Organismo competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità dello studente ai programmi di abbreviazione di corso descritti nella presente normativa è la “Commissione per il passaggio dal vecchio al nuovo Ordinamento” (d’ora in poi “Commissione”) composta da almeno tre docenti dell’Istituto, di cui almeno uno stabile presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, nominati dal Direttore dell’Istituto.§3 Nella valutazione dei requisiti di ammissibilità, la Commissione si esprime unanimemente comunicandone l’esito tempestivamente e in forma scritta al Direttore dell’Istituto. Tale comunicazione deve prevedere le specifiche descritte all’Art. 2 §4.
§4 Qualora l’esito della valutazione sia negativo, la Commissione fornisca per iscritto le motivazioni al Direttore che le comunicherà al candidato tramite la Segreteria dell’Istituto.
§5 La Commissione rimane in carica per tutta la durata della validità della presente normativa, fatto salvo il diritto del Direttore di revocare il mandato ad un membro componente o di sostituire un medesimo membro a seguito di rinuncia all’incarico.
§6 La validità della presente normativa è stata prorogata fino all’anno accademico 2015-2016.
Art. 2
§1 Lo studente che intenda avvalersi del programma di abbreviazione di corso, al fine di conseguire il titolo di “Laurea Magistrale in Scienze Religiose”, è tenuto ad iscriversi al primo anno del secondo ciclo come studente ordinario, presentando contestualmente la domanda e la documentazione richiesta.
§2 L’eventuale buon esito della richiesta di abbreviazione di corso abiliterà lo studente ad iscriversi al primo anno del secondo ciclo dello stesso indirizzo seguito nel vecchio Ordinamento, in cui ha conseguito il titolo di Magistero in Scienze Religiose, e con l’obbligo di acquisire i 100 ECTS mancanti sui 300 ECTS complessivi richiesti per la Laurea specialistica secondo le indicazioni del §3 del presente articolo.
§3 Il totale dei 100 ECTS necessari, a seguito dell’abbreviazione di corso, per ottenere la “Laurea Magistrale in Scienze Religiose” dovrà essere conseguito secondo la seguente ripartizione:
• 40 ECTS attraverso la frequenza di corsi e il superamento dei relativi esami, secondo le indicazioni date al §4 del presente articolo;
• 15 ECTS dall’ “area personale”, secondo quanto prescritto al §7 del presente articolo;
• 15 ECTS attraverso il lavoro di “ricerca bibliografica”, secondo quanto indicato al §8 del presente articolo;
• 30 ECTS a seguito della presentazione scritta, discussione e difesa della Tesi di Laurea.
§4 I corsi necessari per ottenere i 40 ECTS dall’ “area corsi” dovranno essere scelti dallo studente in base ai seguenti criteri, ordinati secondo un grado di importanza decrescente:
a) Corsi del biennio del secondo ciclo del proprio indirizzo non frequentati nel precedente corso di laurea del vecchio Ordinamento, esclusi quelli che non prevedono un numero congruo di lezioni frontali (lavori personali, confronto testi, convegni, tirocini etc);
b) Corsi del biennio del secondo ciclo di indirizzo diverso dal proprio o corsi del triennio del primo ciclo, purché attinenti al proprio indirizzo di specializzazione e non frequentati nel precedente corso di laurea del vecchio Ordinamento;
c) Corsi già frequentati nel precedente corso di laurea del vecchio Ordinamento attinenti al proprio indirizzo di specializzazione, purché nuovi nei contenuti: in tal caso il docente deve assicurare lo sviluppo o l’approfondimento di tematiche specifiche.
§5 Lo studente è tenuto ad individuare i corsi da frequentare seguendo i criteri sopra esposti a cominciare dal primo in ordine alfabetico e passando al criterio successivo, qualora non vi siano più corsi che soddisfino le condizioni descritte da quello precedente.
L’elenco dei corsi scelti va fatto pervenire in sede di presentazione del piano di studi, che deve essere consegnato in segreteria entro il 15 Novembre ed approvato dalla Commissione e dal Direttore prima dell’inizio del secondo semestre. Lo studente è in ogni caso ammesso da subito alla frequenza dei corsi che ritiene opportuni. Il piano di studi può prevedere corsi dell’intero biennio.
§6 Qualora la concomitanza delle lezioni dei corsi prescelti non renda possibile la frequenza dei due terzi di esse, come previsto dallo Statuto dell’ISSR, lo studente si impegni ad aggiornare il piano di studi, scegliendo altri corsi. Il tal caso il piano di studi deve essere sottoposto a nuova approvazione.
§7, 1 Gli ECTS dell’ “area personale” possono essere ottenuti mediante:
a) Attività didattica attestata attraverso certificazione rilasciata dalla sede presso la quale è svolta. Nel caso non sia stato possibile svolgerla, gli studenti iscritti all’indirizzo pedagogico-didattico sono tenuti ad inserire nella propria “area personale” il corso di Metodologia e didattica dell’insegnamento della religione cattolica-tirocinio (4 ECTS);
b) Attività ministeriale svolta presso strutture riconosciute idonee dall’Istituto. Nel caso non sia stato possibile svolgerla, gli studenti iscritti all’indirizzo pastorale-catechetico-liturgico sono tenuti ad inserire nella propria “area personale” il corso di Teologia Pastorale speciale-tirocinio (4 ECTS);
c) Partecipazione a convegni, seminari e laboratori riconosciuti idonei dall’Istituto;
d) Frequenza di corsi presso l’Istituto, la Facoltà Teologica o altra Facoltà universitaria, purché gli argomenti trattati in questi corsi abbiano attinenza col proprio piano di studi.
7, 2 Le attività descritte al comma precedente devono essere indicate nel piano di studi e sono soggette ad approvazione della Commissione.
7, 3 Per le attività di cui sopra vale in generale il computo secondo la proporzione di 1 ECTS almeno ogni 10 ore. Non è necessario che l’attività delle 10 ore sia continuativa.
§8 La “Ricerca bibliografica” dovrà essere correlata alla Tesi di Laurea avendo come tema il medesimo argomento della tesi. Essa consisterà in una bibliografia ragionata sul tema prescelto e dovrà essere compilata sotto la guida del moderatore della tesi. Lo studente, dopo aver raccolto e letto un congruo numero di titoli (monografie e articoli), dovrà redigerne delle recensioni e produrre un elaborato finale che contenga un confronto critico degli studi esaminati. Il lavoro potrà servire come base per la bibliografia della stessa dissertazione finale; dovrà essere valutato dal docente che ne ha guidato la stesura e consegnato in Segreteria; potrà costituire oggetto di discussione durante l’esame di grado.
§9 La Tesi di Laurea finale può costituire un approfondimento o un aggiornamento di quella già presentata dallo studente per il titolo di “Magistero in Scienze Religiose”, purché presenti elementi di novità e di approfondimento inediti rispetto all’elaborato di partenza e mostri la competenza maturata nell’indirizzo di specializzazione prescelto.
§10 La qualificazione dei gradi accademici (voto finale) sarà computata secondo i criteri già in uso nell’Istituto e comprenderà la media di tutti gli esami sostenuti, della ricerca bibliografica, della tesi e della difesa della tesi.
Art. 3
La Commissione è sede competente deliberante per quanto non esplicitamente regolamentato dalla presente normativa.